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Indice dei Contenuti 

Statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita la società cooperativa denominata “CAMILLA – Emporio di Comunità – Soc. Cooperativa” con sede in Bologna.

ARTICOLO 2 – DURATA
La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
VALORI – PRINCIPI – SCOPI – OGGETTO

ARTICOLO 3 – VALORI 
La Cooperativa affonda le sue radici negli ideali dei movimenti democratici e antifascisti; nelle lotte per l’affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione. La Cooperativa si richiama ai valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; nella Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947; nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso del Centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale il 20-22 settembre 1995; nelle Dieci Colonne dell’Economia Solidale approvate dall’Assemblea del Convegno Nazionale GAS-DES del 25-26 giugno 2011.


ARTICOLO 4 – PRINCIPI
La Cooperativa non ha alcuna finalità speculativa, condivide e promuove i principi dell’autogestione, della solidarietà, della partecipazione, del mutualismo. Stimola forme di autotutela e di elevazione socio-culturale dei soci e incentiva la riflessione collettiva sui temi del consumo critico e dell’economia solidale. La Cooperativa si riconosce nella Carta dei Principi e degli Intenti approvata dall’Assemblea del Progetto Camilla il 30 settembre 2017. La Carta dei Principi e degli Intenti è parte integrante del presente Statuto.

ARTICOLO 5 – PARITA’ DI GENERE
La Cooperativa assume il principio di parità di genere; adotta le misure necessarie a garantire una piena partecipazione delle donne ad ogni livello decisionale e una loro equa rappresentanza negli organi sociali e nelle altre articolazioni partecipative. Il presente statuto adotta i termini generici quali “socio” e “soci” come forme neutre, con significato rispettivamente di “socia o socio” e “socie e soci”.


ARTICOLO 6 – SCOPI
Attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo articolo, la Cooperativa si propone di perseguire e conseguire i seguenti scopi e vantaggi per i soci:

a) distribuire prodotti alimentari ed altri beni di consumo di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
b) tutelare il diritto alla salute e ad una informazione libera e trasparente, in particolare in materia di alimentazione e consumo;
c) promuovere la formazione e l’autoformazione delle persone, l’aggregazione intergenerazionale, l’educazione alla pace, alle diversità culturali e di genere;
d) sostenere filiere di produzione rispettose della dignità e della salute dei lavoratori;
e) promuovere la coesione sociale, favorire l’inclusione delle persone economicamente svantaggiate e assicurare a tutti i soci la piena accessibilità al cibo di qualità;
f) sviluppare rapporti diretti tra produttori e consumatori basati sulla fiducia e il sostegno reciproco;
g) sostenere progetti innovativi nel campo della produzione e della distribuzione, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e condivisione del rischio;
h) favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale, attraverso la promozione di reti locali, nazionali e internazionali e il sostegno a progetti di altre esperienze ispirate agli stessi principi;
i) contribuire alla salvaguardia dell’ambiente anche tramite la promozione della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l’incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l’utilizzo di sistemi di logistica coordinata.

ARTICOLO 7 – OGGETTO
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile poiché svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci cooperatori, riservandosi la possibilità di operare anche con terzi. Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa intende realizzare le seguenti attività:

a) acquisto, prevalentemente dai produttori, di generi alimentari e non alimentari, finalizzato alla distribuzione ai soci, con riserva di vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento;
b) produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti;
c) realizzazione di patti con i produttori per la programmazione delle produzioni, la co-produzione, il prefinanziamento e la condivisione dei rischi;
d) organizzazione di servizi, nonché attività sociali, culturali e ricreative;
e) somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche;
f) utilizzo degli immobili sociali, anche per favorire l’associazionismo esistente nell’ambito del territorio in cui la Cooperativa ha i propri interessi;
g) acquisto e vendita di immobili.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra citate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 8 – SOCI COOPERATORI
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche che hanno la capacità di agire, condividono le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa e intendono acquistare i beni e i servizi da essa offerti per soddisfare le esigenze di consumo personali e del proprio nucleo familiare.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, né coloro che hanno interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, ovvero esercitano in proprio imprese identiche o affini e si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa medesima.


ARTICOLO 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta indicante:

a) il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali;
c) l’ammontare delle quote che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
d) l’impegno al versamento delle quote sottoscritte;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale.


ARTICOLO 10 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti e la mancanza di motivi di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico.
La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato con indicazione del termine entro il quale provvedere al versamento dell’importo delle quote che intende sottoscrivere e degli altri importi eventualmente previsti come tassa di ammissione e sovraprezzo determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
L’ammissione è annotata sul libro soci a cura degli amministratori e diviene operativa dal giorno della deliberazione.
Trascorso inutilmente il termine per i versamenti, la delibera di ammissione diviene automaticamente inefficace, salva diversa delibera del Consiglio di amministrazione in cui vengano eventualmente previste ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.


ARTICOLO 11 – RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni il Consiglio di amministrazione comunica per iscritto all’interessato la deliberazione motivata di rigetto.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chi l’ha proposta può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l’Assemblea dei soci.
Nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, il Consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’accoglimento o al rigetto delle domande di ammissione di nuovi soci.


ARTICOLO 12 – PATTO SOCIALE DI AUTOGESTIONE

Le attività necessarie al funzionamento della Cooperativa sono svolte in modalità di autogestione, ovvero grazie alla partecipazione dei soci cooperatori a tutte le fasi di gestione dell’emporio e della Cooperativa medesima, secondo quanto stabilito nel regolamento dei soci.
A tal fine e salvo particolare esonero per età, salute o altro motivo, il socio cooperatore aderisce al patto sociale di autogestione e mette a disposizione della Cooperativa, a titolo gratuito, una quota predeterminata del proprio tempo di vita per l’esecuzione di un’attività liberamente scelta e finalizzata alla gestione della Cooperativa.


ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:
a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione, il capitale sottoscritto, la tassa di ammissione prevista a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali e le altre decisioni adottate dai soci in conformità ai regolamenti;
c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo statuto, nonché quelli deliberati dagli organi sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;
d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all’attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;
e) ad osservare il patto sociale di autogestione svolgendo il proprio incarico cooperativo, salvo i casi di esonero per motivi di età, salute o altro.


ARTICOLO 14 – DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, previa richiesta scritta al Consiglio di amministrazione.


ARTICOLO 15 – COMUNICAZIONI TRA COOPERATIVA E SOCI
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio del socio è quello risultante dal libro soci ed è onere del socio medesimo comunicarne le eventuali variazioni. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Cooperativa. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.


Le comunicazioni della Cooperativa aventi carattere generale sono rese note ai soci tramite avviso scritto affisso nell’apposita bacheca presso la sede sociale, oppure inviato con e-mail, o altro mezzo equivalente.
Le comunicazioni della Cooperativa destinate a singoli soci sono trasmesse agli interessati tramite e-mail, salvo diversa opzione effettuata dal socio nella domanda di ammissione o successivamente ad essa.
Le deliberazioni che pronunciano il rigetto della domanda di ammissione o l’esclusione del socio sono sempre comunicate per raccomandata.


ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o morte del socio.


ARTICOLO 17 – RECESSO
Il socio può sempre recedere dalla Cooperativa. Il recesso deve essere comunicato alla Cooperativa per iscritto ed ha effetto dopo novanta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio di amministrazione ne prende atto e dispone l’aggiornamento del libro soci.


ARTICOLO 18 – ESCLUSIONE
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:
a) non osservi lo statuto, il regolamento o le deliberazioni degli organi sociali e le altre decisioni adottate dai soci in conformità ai regolamenti;
b) non provveda al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa;
c) arrechi gravi danni materiali o morali alla Cooperativa;
d) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
e) abbia perduto la capacità di agire o venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
f) venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 8 del presente statuto.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata per iscritto al socio interessato e produce i suoi effetti immediatamente.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio può opporsi alla deliberazione di esclusione. La controversia è demandata alla decisione del collegio arbitrale, previsto e regolato dall’articolo 59 e seguenti del presente statuto.


ARTICOLO 19 – MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione. L’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di amministrazione. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità previste dall’articolo seguente.


ARTICOLO 20 – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE
I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere presentata con raccomandata entro e non oltre sei mesi dalla delibera del Consiglio di amministrazione.

Le quote saranno rimborsate, in un’unica rata, entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio, ovvero in più rate, unitamente agli interessi legali, nel termine massimo di cinque anni, nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies.
Le quote che nel termine di un anno non siano state rimborsate per cause non imputabili alla Cooperativa saranno devolute alla riserva legale con delibera del Consiglio di amministrazione.


ARTICOLO 21 – RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.


TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI – SOCI SOVVENTORI – AZIONI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 22 – SOCI FINANZIATORI
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 del codice civile.
Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, ad eccezione dell’art. 13 lett. e).
Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

La Cooperativa può emettere azioni correlate (art. 2350 del codice civile), azioni privilegiate (art. 2348 del codice civile), azioni riscattabili (art. 2437-sexies del codice civile); in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di Assemblea straordinaria.
Nei confronti dei soci finanziatori, diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di socio sovventore in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di azioni di partecipazione cooperativa in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.
I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.


ARTICOLO 23 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI
Le quote o azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione degli amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote o azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti richiesti per l’ammissione.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.


ARTICOLO 24 – SOCI SOVVENTORI
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31/01/1992, n. 59, che investono capitale nell’impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.


ARTICOLO 25 – CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile.


ARTICOLO 26 – DELIBERAZIONE DI EMISSIONE
L’emissione delle quote destinate ai soci sovventori è disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria.


ARTICOLO 27 – DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI
I rapporti con i soci sovventori sono disciplinati da apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 64 del presente statuto, con il quale devono tra l’altro essere stabiliti:


a) l’importo complessivo delle quote dei soci sovventori ed il loro valore di emissione;
b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse, ovvero l’autorizzazione ai soci ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell’art. 2524 del codice civile;
c) l’eventuale e motivata esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
d) il termine minimo di durata del conferimento;
e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 28;
f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 30.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonchè dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.
Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell’apposito libro da almeno novanta giorni.
I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera
e), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.


ARTICOLO 28 – DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI SOVVENTORI
Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.
Il regolamento di cui all’art. 27 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.
In caso di scioglimento della Cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l’intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.
Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell’eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.


ARTICOLO 29 – OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI
I soci sovventori sono obbligati:
a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.


ARTICOLO 30 – RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora
sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all’art. 27 del presente statuto.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 2473 del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all’eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.
In nessun caso può essere pronunciata l’esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all’art. 2466 del codice civile.
Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l’esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.


ARTICOLO 31 – ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea che ne delibera l’emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire le quote, deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito ed in caso contrario il socio potrà vendere a chiunque.


ARTICOLO 32 – AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il valore di ciascuna azione è di € 500,00.

L’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 64 secondo comma del presente statuto, con il quale devono essere stabiliti:
a) l’importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati; ed il loro valore nominale;
b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’Assemblea ordinaria dei soci;
c) i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate;
d) gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall’Assemblea straordinaria dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all’art. 28, primo comma.


Il regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.
All’atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell’eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.


I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
b) all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.


ARTICOLO 33 – RECESSO DEL POSSESSORE DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.
Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.
In nessun caso può essere pronunciata l’esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all’art. 2344 del codice civile.
Ai soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 2437-bis e seguenti codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all’eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l’esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.


TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO – PRESTITO SOCIALE

ARTICOLO 34 – STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO
Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell’art. 2526 del codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 64, secondo comma del presente statuto, sono stabiliti:


a) l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
b) le modalità di circolazione;
c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell’artt. 2410 e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell’art. 2526 del codice civile, non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 38 lett.
d) punto 2;
d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All’Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi di diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di
legge.

ARTICOLO 35 – PRESTITO SOCIALE
Non rientrano nell’ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall’art. 2526 del codice civile in materia di titoli di debito, gli importi versati dai soci della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell’art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L’emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e con i limiti di cui all’art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all’articolo 64, primo comma del presente statuto.


TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 36 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’art. 38 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
d) dalla riserva straordinaria;
e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;
f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.


Il capitale sociale di cui alla lettera a) è costituito da:
1) i conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di € 125,00 (centoventicinque/00), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
2) i conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
3) i conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
4) le azioni, secondo le tipologie previste al precedente articolo 22, di altri soci finanziatori.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.
La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
La società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall’art. 2447-bis e seguenti del codice civile.
La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell’art. 2436 del codice civile.


ARTICOLO 37 – BILANCIO DI ESERCIZIO
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d’esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all’art 2435-bis del codice civile.

Il bilancio deve, tra l’altro indicare:
a) i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
b) i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell’art. 2513 del codice civile;
c) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall’organo amministrativo all’ammissione di nuovi soci.
Il bilancio d’esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 38 – DESTINAZIONE DELL’UTILE
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell’art. 2545-quater al Fondo di riserva legale ;
b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2545-quinquies del codice civile;
2) ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2545-quinquies del codice civile;
3) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;
4) ai soci finanziatori diversi da quelli sopra ricordati sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi;

e) ad un’eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.


ARTICOLO 39 – RISTORNO
Su proposta del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea può deliberare la restituzione di parte del prezzo pagato da ogni socio per gli acquisti di beni effettuati nell’anno, a titolo di ristorno, nei limiti e nelle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento.
Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici ed in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento.
La volontà della Cooperativa si forma negli organi sociali previsti dal presente statuto e nelle altre articolazioni partecipative stabilite nel regolamento dei soci.
Ad ogni livello, le decisioni vengono assunte ricercando il più largo consenso. Qualora risulti necessario ricorrere a votazioni, valgono le maggioranze stabilite nel presente titolo.


ARTICOLO 41 – ORGANI SOCIALI
Sono organi della Cooperativa:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall’Assemblea dei soci.

ARTICOLO 42 – ASSEMBLEA DEI SOCI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di amministrazione almeno 8 giorni prima dell’adunanza con le modalità previste nell’art. 15 per le comunicazioni di carattere generale. L’avviso deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) così come previsto nell’art. 37 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

ARTICOLO 43 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
b) approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azione di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
c) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
e) procede alla nomina del soggetto incaricato del controllo contabile;
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato del controllo contabile;
g) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;
h) approva i regolamenti ad essa demandati dall’art. 64 del presente statuto;
i) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 44 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
a) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 del codice civile;
b) sull’emissione degli strumenti finanziari;
c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
d) sull’approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal presente statuto;
e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria non delibera sulle seguenti materie attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione:
a) alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
b) all’istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
c) all’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
e) agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
f) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
Si applica in ogni caso l’art. 2436 del codice civile.


ARTICOLO 45 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.
Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero l’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, purché quei tre quinti rappresentino almeno un terzo di tutti i soci aventi diritto al voto.


ARTICOLO 46 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
Ciascun socio finanziatore o sovventore avrà diritto a un solo voto.
Il socio persona giuridica delegherà all’Assemblea il proprio rappresentante che dovrà produrre delega scritta dell’organo che l’ha nominato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia componente dell’organo amministrativo o di controllo.
La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/vide collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla
discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.


ARTICOLO 47 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell’adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l’apposita attività di
controllo durante la sua redazione.


ARTICOLO 48 – ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI
Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l’Assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:
a) sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
b) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526 codice civile;
c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Rientra in tale categoria l’Assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
L’Assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all’art. 2421 n. 1 e 3 codice civile e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.


ARTICOLO 49 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
L’amministrazione della Cooperativa è affidata ai soci cooperatori. Può essere affidata anche a soci finanziatori con diritto di voto, purchè almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelto tra i soci cooperatori.
I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Gli amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e terminano il loro mandato alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli stessi amministratori non possono essere rieletti per più di due mandati.
Il consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente, se questi non siano nominati dall’Assemblea dei soci ed un segretario.
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell’Assemblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore.


ARTICOLO 50 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione gestisce la Cooperativa con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:
a) proporre l’adozione e curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) redigere i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali;
f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili;
g) dare l’adesione della società ad organismi consortili;
h) deliberare circa l’ammissione, il recesso o l’esclusione dei soci;
i) deliberare circa l’istituzione di succursali, agenzie, magazzini di deposito, di distribuzione e simili anche in altri comuni;
l) determinare il compenso, previo parere del Collegio sindacale, se nominato, degli amministratori investiti di particolari incarichi sociali continuativi, entro i limiti complessivi fissati dall’Assemblea;
m) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione l’adozione delle seguenti deliberazioni:
a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
b) l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
c) l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
d) il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale;
e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
In tali casi si applica l’art. 2436 del codice civile.


ARTICOLO 51 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove purchè nell’ambito del territorio dell’Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori.
La convocazione è fatta dal presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza o, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori.
In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri dell’organo stesso e tutti i componenti il Collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.


ARTICOLO 52 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, nell’ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l’Assemblea perché provveda nomina del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 53 – REVOCA DEI CONSIGLIERI
L’Assemblea ordinaria dei soci delibera la revoca dei consiglieri in tutti i casi in cui si rendano responsabili di danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476 del codice civile.


ARTICOLO 54 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

ARTICOLO 55 – RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e incgiudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.
Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 56 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato dall’Assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno,  si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
L’Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale nomina il presidente e delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.
Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2399 del codice civile.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 2404 del codice civile.


ARTICOLO 57 – DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.


Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile.
Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l’accesso a informazioni riservate.
I Sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, esercita anche il controllo contabile:
a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio, informando sulle condizioni di prevalenza ed i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
L’attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto dal presidente del Collegio sindacale e secondo le disposizioni di cui all’articolo 2421 codice civile.


ARTICOLO 58 – CONTROLLO CONTABILE
In assenza del Collegio sindacale, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore contabile o una società di revisione iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2409-quinquies codice civile.
L’incarico per il controllo contabile dura tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Il soggetto incaricato del controllo contabile è rieleggibile.
La retribuzione annuale del soggetto incaricato del controllo contabile è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata dell’incarico.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile effettua le verifiche, i controlli e le ispezioni secondo quanto disposto dall’art. 2409-ter codice civile; esprime altresì, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L’attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto secondo le disposizioni di cui all’articolo 2421 codice civile.


TITOLO VIII
CONTROVERSIE

ARTICOLO 59 – CLAUSOLA ARBITRALE
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 60, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di
adesione. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, Sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.


ARTICOLO 60 – ARBITRI E PROCEDIMENTO
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.


Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.


ARTICOLO 61 – ESECUZIONE DELLA DECISIONE
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno
della sua leale collaborazione all’attività sociale.


TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


ARTICOLO 62 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L’Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di pluralità di liquidatori, l’Assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri del collegio di liquidazione.


ARTICOLO 63 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE
In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanziatori senza diritto di voto in generale, per l’intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai soci finanziatori con diritto di voto in generale per l’intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
c) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l’intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
d) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge n. 59/1992.


TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


ARTICOLO 64 – REGOLAMENTI
Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e Cooperativa, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici e delle altre articolazioni partecipative, se verranno costituite.
Per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Cooperativa ed i soci finanziatori, sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 22, 24, 32 e 34, il Consiglio di amministrazione elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.


ARTICOLO 65 – PRINCIPI DI MUTUALITA’, INDIVISIBILITA’ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE
I principi e le clausole mutualistiche previsti all’art. 2514 codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono
essere di fatto osservati.


ARTICOLO 66 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

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